Associazione italiana Ingegneria Forense
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Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione italiana di Ingegneria Forense" il cui acronimo è "A.I.F.", con sede (pro-tempore) in Napoli alla via del Parco Margherita n. 30. L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha i seguenti scopi istituzionali:

  1. Riunire gli ingegneri che esercitano la loro attività nell'ambito del contenzioso giudiziario, quali consulenti tecnici di Ufficio o di Parte, e in quello più generale della consulenza tecnico-legale.
  2. Promuovere, incoraggiare e diffondere in Italia la cultura dell'Ingegneria Forense, anche attraverso lo scambio delle conoscenze e delle esperienze maturate in tale campo, tra i professionisti che operano nei diversi settori dell'Ingegneria.
  3. Diffondere le conoscenze nel settore professionale specifico attraverso la pubblicazione periodica di un organo ufficiale di stampa denominato Rivista Italiana di Ingegneria Forense, oltre che mediante la pubblicazione di documenti specifici.
  4. Individuare temi di ricerca tratti dalla pratica professionale e promuoverne l'approfondimento.
  5. Sostenere il settore della formazione in sintonia con i Master universitari in "Ingegneria Forense" e organizzare corsi di istruzione, seminari e conferenze.
  6. Stabilire e coltivare contatti, in campo nazionale e internazionale, tra coloro i quali si interessano degli stessi problemi e con le Associazioni che perseguono i medesimi scopi.
  7. Promuovere contatti e iniziative con l'Autorità Giudiziaria e con gli Ordini professionali di Ingegneri, Architetti e Avvocati per una maggiore sinergia intesa a migliorare le attività di consulenza tecnica svolte nell'ambito del contenzioso giudiziario e, più in generale, nel campo tecnico-legale.
  8. Promuovere contatti con le Società di Assicurazione e gli organi di Protezione Civile, per fornire supporto alle rispettive attività istituzionali.
  9. Sviluppare la creazione di linee guida per l'esercizio delle attività di consulenza tecnica giudiziaria
  10. Collaborare con le competenti Autorità alla stesura di norme e regolamenti che disciplinino le attività professionali riguardanti l'Ingegneria Forense.

 

Art. 2

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

-
dalle quote associative;
-
dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di gestione;
-
dalle liberalità pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
-
da incentivi finanziari attribuiti, in virtù di leggi o disposizioni statali e regionali, da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche.

 

Art. 3

Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salvo la facoltà di recesso di cui a seguito. I soci hanno tutti uguali diritti. Chi intende assumere la qualifica di associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

-
l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale;
-
l'indicazione dell'effettiva attività esercitata;
-
la dichiarazione di attenersi alle disposizioni tutte del presente statuto e alle deliberazioni adottate dagli organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, inappellabilmente, delibera sulla richiesta di ammissione dei nuovi associati. L'eventuale delibera di non ammissione non richiede motivazioni della decisione, essendo questa rimessa alla discrezionalità del Consiglio stesso.
La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
L'associato può recedere ove non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso.
La decadenza dell'associato è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati interdetti o inabilitati.
L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

-
non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
-
si renda moroso nel versamento delle quote associative o nei pagamenti di eventuali debiti contratti con l'Associazione;
-
arrechi in qualunque modo danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti, in seno ad essa, dissidi o disordini pregiudizievoli.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate agli associati che ne sono oggetto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative né possono vantare diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

-
Soci Fondatori;
-
Soci Onorari;
-
Soci Ordinari;
-
Soci Collettivi.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno effettivamente e concretamente contribuito alla costituzione, organizzazione e sviluppo dell'Associazione.
Sono Soci Onorari quelli che per la loro funzione sociale e culturale possano contribuire o abbiano contribuito a potenziare, in modo straordinario e in maniera sensibile, l'organizzazione e lo sviluppo dell'Associazione; essi sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto.
Possono essere Soci Collettivi gli Enti pubblici o privati, le Associazioni, gli Istituti scientifici e tecnici.
Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.


Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

-
l'Assemblea degli associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 5

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e che le delibere siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito ai seguenti argomenti:

-
approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
-
nomina del Consiglio Direttivo;
-
nomina del Collegio dei Revisori;
-
approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
-
ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre agli iscritti.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La lettera raccomandata o convocazione mediante posta elettronica deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto con facoltà di rappresentare non più di due soci.


Art. 6

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli sino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

-
provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
-
determina le quote associative;
-
stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari alle spese ordinarie e straordinarie di gestione;
-
nomina comitati scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta attraverso gli stessi strumenti almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.


Art. 7

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio; egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.


Art. 8

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è quella di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.


Art. 9

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Art. 10

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

-
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
-
per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


Art. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.


 

 

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